LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



Lo Studio Legale Dati fa presente alla propria Clientela
la necessità di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio e
chiede alla stessa la massima collaborazione nello svolgimento degli adempimenti e degli obblighi imposti dalla legge.

Per una più agevole comprensione delle problematiche connesse con l'entrata in vigore della normativa
si pubblica il presente stralcio informativo liberamente tratto dalla Circolare n.40-C/2007 del Consiglio Nazionale Forense sull'argomento.


PREMESSA.

Il 14 dicembre 2007 è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 - Suppl.Ordinario n. 268) il
DECRETO LEGISLATIVO 21 Novembre 2007, n. 231, recante
“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Il provvedimentoè entrato in vigore il 29 dicembre 2007.

Il campo di applicazione della disciplina resta quello già previsto nella seconda direttiva antiriciclaggio.

Ai sensi dell’art. 12, comma, 1, infatti,
gli obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati
solo quando, in nome o per conto dei propri clienti,
“compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e
quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”.

Relativamente a numerosi profili, la normativa primaria rinvia a provvedimenti attuativi
del Ministro della Giustizia o dal Ministro dell’economia e delle finanze.


LE QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO.

La nuova normativa primaria, quindi, reca solo in parte delle disposizioni che possono avere immediata applicazione,
poiché richiede, su molti aspetti, di essere attuata tramite fonti di rango regolamentare,
che sono destinate a sostituire i regolamenti e le disposizioni attuative che erano già adottate dal nostro ordinamento
in sede di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio
(effettuato con decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, oggi abrogato,
insieme con i propri regolamenti attuativi, dall’art. 64, lett. d, D. lgs. in commento).

Peraltro, ai sensi dell’art. 66, comma 1,
“Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili,
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto”.

Cosicchè, sino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi delle nuove norme
i “vecchi” provvedimenti attuativi continuano ad essere applicati in quanto compatibili.

Per quanto di più di diretto interesse per gli avvocati, si tratta di :

1) DM economia 3 febbraio 2006, n. 141, recante
“Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e
segnalazione delle operazioni sospette a carico degli
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione,
consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali (…)”, nonché

2) Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, recante
“Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché
di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”.

I succitati provvedimenti sono applicabili fino all’adozione dei nuovi regolamenti attuativi,
purché compatibili con le nuove norme di rango primario del D. lgs. appena varato.

Nel caso non siano invece più compatibili le “vecchie” disposizioni non possono più essere applicate.

Il Ministero dell’economia,
con nota a firma del Capo della Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura – Dipartimento del Tesoro
(nota in data 18 dicembre 2007, prot. 125367),
ha indicato quali dei precedenti provvedimenti sono ritenuti compatibili con la nuova normativa di rango primario.



OBBLIGHI GRAVANTI SUGLI AVVOCATI


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati.


Gli avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela
nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria,
nei seguenti casi (art 16):

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità
di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento
di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o
con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.
A questi fini la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono
nelle seguenti attività (art 18):

a) identificare il cliente e verificarne l’identità
sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.


L’adempimento dei menzionati obblighi avviene sulla base
delle seguenti modalità (art 19):

a) l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo
è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori,
mediante un documento d’identità non scaduto,
tra quelli di cui all’Allegato tecnico al d.lgs.,
al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione professionale.
Qualora il cliente sia una società o un ente,
deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e
devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare
l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere;

b) il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua
analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto
in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili
con la conoscenza che l’avvocato ha del proprio cliente,
delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio,
avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e
tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti
commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale,
operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (art 20).


L’avvocato deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti
che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
occorre osservare i seguenti criteri generali:


a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;


b) con riferimento alla prestazione professionale:

5) tipologia della prestazione professionale posta in essere;
6) modalità di svolgimento della prestazione;
7) ammontare;
8) durata della prestazione professionale;
9) ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;
10) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione.


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti,
nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già esistente.

Quando l’avvocato non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
non può eseguire prestazioni professionali ovvero
deve porre fine alla prestazione professionale già in essere e
valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (art 23).

L’obbligo di astensione sussiste anche in relazione a quelle operazioni
per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Va precisato che per gli avvocati l’obbligo di astensione non vige
se gli elementi ostativi all’adeguata conoscenza della clientela
emergono nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente
in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.


Gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati

Gli avvocati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito
per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela
affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente (art 36).

In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente,
conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti,
per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le prestazioni professionali,
conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o
nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari,
per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale.


Vanno conservate in particolare, con riferimento alla prestazione professionale,
la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente.

Le informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione della prestazione professionale.


I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

Gli avvocati devono istituire un archivio informatico, o, in alternativa,
un registro della clientela a fini antiriciclaggio
nel quale conservano i dati identificativi del cliente.

La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni
sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il registro della clientela
è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o
di un suo collaboratore delegato per iscritto,
con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e
l’apposizione della firma delle suddette persone.

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

I dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

Qualora gli avvocati svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.



L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il decreto legislativo offre una compiuta definizione – all’art. 3 -
dell'obbligo di “collaborazione attiva” dell’avvocato,
del quale in definitiva la segnalazione di operazioni sospette è corollario.

E proprio sul delicato tema di segnalazione delle operazioni sospette
vi sono importanti novità, che elenchiamo in estrema sintesi.


a) In linea generale si è provveduto a rafforzare i presidi a tutela della riservatezza del segnalante,
con una chiara indicazione dell’assoggettamento al segreto d’ufficio di tutte le informazioni in possesso della UIF,
 che è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni.

Si è poi introdotto una deroga alla cd. “riservatezza interna”,
e cioè all’obbligo dell’avvocato segnalante di tenere il più assoluto riserbo con chiunque sul fatto di aver effettuato la segnalazione:
tale obbligo non impedisce – correttamente - all’avvocato che svolge la professione in forma associata
di comunicare all’interno della propria organizzazione, e quindi ai propri soci ed anche ai propri collaboratori,
di avere effettuato la segnalazione, e ciò ai sensi dell’ art. 46 comma 5.


b) La definizione di operazione sospetta è cambiata, adeguandosi al dettato normativo della III Direttiva.

In particolare si stabilisce che gli Avvocati debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando
“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare
che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

E’ infatti nuova la differenza tra il “sospettare” e “l’aver motivi ragionevoli per sospettare”
e pare dunque allargarsi il campo - già vischioso - della latitudine del sospetto.

Immutato resta invece il meccanismo di “desunzione” del sospetto,
in base alle caratteristiche dell’operazione,
tenuto conto della capacità economica del cliente e - ciò che più importa -
“in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito dell’attività nota
ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.

L’avvocato dunque non pare doversi trasformare in un investigatore privato e
dovrà - come è normale - basare il suo giudizio di sospetto sugli elementi che il cliente gli fornirà.

Su questo ultimo punto - al di là di alcune differenze semantiche,
l’art. 41 del decreto legislativo ha identica ratio con il sistema previgente,
contenuto all’art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197.


c) Come detto nella prima parte,
verranno emanati - come nel sistema previgente – e periodicamente aggiornati,
degli indicatori di anomalia ad hoc per i professionisti,
e ciò con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali.


d) Restano fermi gli obblighi - contenuti anche nel sistema previgente -
di tempestività della segnalazione e di astensione dal “compiere” l’operazione,
tranne nel caso in cui ciò non sia possibile tenuto conto della “normale operatività” o vi possano essere “ostacoli alle indagini”.

e) Le segnalazioni si trasmettono direttamente all’UIF ovvero agli Ordini,
qualora questa ipotesi sia adottata in futuro,
sulla base però di una scelta fatta di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia.

f) È previsto un flusso di ritorno delle informazioni al segnalante,
invero limitato alla comunicazione di archiviazione della stessa segnalazione o
all’inoltro di questa agli organi investigativi,
e ciò - comunque - sempre che tale flusso di ritorno non rechi pregiudizio alle indagini.

In tema poi di formazione del personale l’art. 54 del decreto legislativo stabilisce che
sia gli avvocati, sia gli Ordini (e quest’ultimo obbligo è senz’altro una novità)
devono adottare “misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori”,
chiarendo che tali misure comprendono
“programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”.

È altresì previsto che la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniscano “indicazioni aggiornate”
circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Si ricorda che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è escluso,
ai sensi dell’art. 12, secondo comma
per le informazioni che i professionisti “ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso,
nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo
in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso“.



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 5 luglio 1991, n. 197 -
Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 -
Attuazione della direttiva 2001/97/CE
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite


Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 -
Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.





 
Prima realizzazione del 06.11.1999 e ultima versione aggiornata al 30.10.2010 a cura di Luigi Dati : dati.luigi@tiscali.it
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